L’art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021, seppur determina il superamento di eventuali previsioni urbanistiche locali di azzonamento che impediscano il collocamento degli impianti FER in ambito agricolo, non permette di soprassedere a ogni regolamentazione urbanistica o edilizia locale delle zone agricole. Posto che la compatibilità urbanistica dell'intervento rimane il presupposto basilare per l'abilitazione di impianti FER secondo il meccanismo della PAS, ex art. 6, co. 2, d.lgs. 28/2011, è pur sempre necessario che detti impianti rispettino i restanti parametri urbanistico-edilizi vigenti nelle zone agricole.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3640 del 10 luglio 2026 – Pres. Russo, Est. Cattaneo