La colpa dell’apparato amministrativo va individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili. Pertanto, la responsabilità deve essere negata quando l’indagine del Giudice conduce al riconoscimento dell’errore scusabile per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.
TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3465 del 30 giugno 2026 – Pres. Mielli, Est. Lipari