Deve ritenersi ammissibile un ricorso per ottemperanza attraverso il quale si chiede l’esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo con cui dei soggetti privati, non esercenti un pubblico servizio, sono stati condannati in favore di un Ente pubblico all’esborso di una somma di denaro e a un facere infungibile. Sul punto deve essere richiamato l’art. 112, comma 1, c.p.a. che prevede che “i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti”. Tale disposizione ha superato il previgente regime in cui il rimedio dell’ottemperanza era azionabile soltanto per “ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa” (art. 37, terzo comma, della legge n.. 1034 del 1971; cfr. anche art. 27, 4°, del R.D. n. 1054 del 1924).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3284 del 19 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita