In materia edilizia, grava esclusivamente sul privato l'onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell'opera edilizia, al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio per essere stata l'opera medesima realizzata secondo il regime originariamente previsto dall'art. 31 della l. n. 1150 del 1942, ossia prima della novella introdotta dall'art. 10 della c.d. legge ponte n. 765 del 1967, fermo che sussisteva un obbligo di munirsi della licenza edilizia anche anteriormente all’anno 1967 per gli immobili situati all’interno dei centri abitati.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2174 del 5 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Cattaneo