Nel processo amministrativo, l'azione di accertamento è ammessa, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, là dove manchino, nel sistema, azioni tipizzate e strumenti giurisdizionali a protezione di interessi certamente riconosciuti dall'ordinamento e non quando lo strumento di tutela esista e consista nell’azione impugnatoria, tuttavia non tempestivamente proposta. L’azione di accertamento dunque non può essere impiegata per conseguire indirettamente il medesimo risultato che il privato avrebbe potuto ottenere mediante l’impugnazione di un provvedimento amministrativo ormai divenuto inoppugnabile.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3928 del 24 luglio 2026 – Pres. Di Mario, Est. Patelli