L’esecuzione spontanea di un provvedimento amministrativo valido ed efficace (anche perché non sospeso in sede cautelare) non implica di per sé acquiescenza, salvo che il destinatario non abbia dichiarato espressamente di non voler avviare o proseguire il giudizio impugnatorio oppure abbia tenuto una condotta logicamente incompatibile con la domanda giudiziale medio tempore proposta.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3721 del 17 luglio 2026 – Pres. Mielli, Est. Lipari