Le norme regolamentari vanno immediatamente impugnate solo ove siano suscettibili di produrre, in via diretta e immediata una lesione concreta e attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, trova applicazione la regola generale secondo cui la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione (la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta), ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solamente quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3554 del 6 luglio 2026 – Pres. Mielli, Est. Bini