Dinanzi ad un intervento privo di idoneo titolo edilizio, non può discorrersi di un consolidamento della posizione del segnalante, né, in realtà, dell’esercizio di poteri di autotutela da parte dell’Amministrazione, posto che, la SCIA, in una fattispecie di tal fatta, non risulta in radice in grado di produrre effetti. Né può parlarsi di un affidamento qualificato da tutelare che, come indicato dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990, può operare solo qualora il privato abbia agito in piena conformità ad una segnalazione rispetto alla cui legittimità il terzo abbia poi sollevato obiezioni.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3733 del 17 luglio 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita