L'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione o di non ammissione alle prove successive di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile, con la conseguenza che l'eventuale annullamento del provvedimento medio tempore impugnato, non potrebbe produrre alcun effetto utile per l'interessato.
TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3555 del 6 luglio 2026 – Pres. Mielli, Est. Bini