Secondo il TAR L’Aquila, se è vero che i Comuni non possono più perseguire finalità di programmazione generale degli esercizi pubblici utilizzando la leva degli orari, è altrettanto vero che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, i Comuni ben possano proporsi obiettivi quali la protezione dell’ambiente, della salute e del riposo dei vicini nelle ore notturne, pregiudicato dalle diffusioni acustiche, derivante non soltanto dagli strumenti elettroacustici, ma anche dal rumore antropico degli avventori del locale; conseguentemente, è legittimo un regolamento che impone dei limiti di orario notturno e ulteriori prescrizioni agli stabilimenti balneari serviti da impianti elettroacustici fissi e da impianti elettroacustici mobili e segnatamente all’attività di intrattenimento svolta con detti impianti.

La sentenza del TAR Abruzzo, L’Aquila, Sezione Prima, n. 239 del 30 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.