Il Consiglio di Stato, rilevata l’abnormità di un ricorso in appello di 124 pagine, esamina la sola parte del ricorso che rientra nei limiti dimensionali normativamente previsti e ritiene applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 26 c.p.a., comma secondo, che dispone che “Il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione”.


La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2852 del 12 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa la seguente indirizzo.