Il Consiglio di Stato, rilevata l’abnormità di un ricorso in
appello di 124 pagine, esamina la sola parte del ricorso che rientra nei limiti
dimensionali normativamente previsti e ritiene applicabile alla fattispecie il
disposto dell’art. 26 c.p.a., comma secondo, che dispone che “Il giudice
condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione
pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del
contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la
parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle
sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di
attuazione”.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2852
del 12 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa la seguente indirizzo.