Il TAR Milano precisa che allorché nelle more del giudizio di impugnazione di una prescrizione urbanistica (nella fattispecie variante generale del PRG) intervenga altro strumento (nella fattispecie il PGT), completamente sostitutivo del precedente, più nessun interesse a discutere sul precedente strumento urbanistico può residuare, e ciò anche quando il nuovo abbia riprodotto la prescrizione impugnata, palesandosi altrimenti un'eventuale pronuncia sul primo atto "inutiliter data".

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1435 del 26 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.