Il TAR Milano precisa che la contestazione diretta ad evidenziare che la mancanza di sicuri riferimenti in ordine alla durata del contratto rende oltremodo difficoltosa la formulazione di un’offerta sottende un profilo di immediata lesività della disciplina di gara, la quale, pertanto, deve essere impugnata direttamente e immediatamente, entro il termine di decadenza stabilito dalla legge e non in sede di contestazione del provvedimento di aggiudicazione.
Aggiunge il TAR Milano che il bando deve essere immediatamente impugnato, perché direttamente lesivo, non solo quando prevede requisiti soggettivi di partecipazione, che prescindono dallo svolgimento della gara, tali da precludere ex se la proficua partecipazione di un operatore del settore, ma anche in presenza di clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero di regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; allo stesso modo, sono immediatamente lesive e, pertanto, da impugnare direttamente le disposizioni della lex specialis abnormi o irragionevoli, che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta oppure condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente, ovvero, introducano l’imposizione di obblighi contra ius e la stessa situazione si verifica in presenza di gravi carenze della lex specialis nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta, ovvero laddove la disciplina di gara preveda l’impiego di formule matematiche del tutto errate.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, 1362 del 19 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.