Secondo il Consiglio di Stato, è da ritenere inesistente anziché nulla la notifica di un ricorso al Consiglio di Stato effettuata direttamente da parte di un avvocato non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, con conseguente irricevibilità del ricorso; non assume, poi, rilievo, in senso contrario, la circostanza che la procura alle liti sia stata conferita in ipotesi anche ad un avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti in quanto l’indirizzo ermeneutico che, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali, considera valido il ricorso sottoscritto in via congiunta da legale privo dello ius postulandi e da difensore all’uopo abilitato, non è estensibile al diverso caso della notifica effettuata, in via esclusiva, dal difensore che non ha titolo a figurare nel mandato processuale.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2695 del 5 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.