Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Milano, Seconda Sezione, n. 1608 del 2016, con la quale il TAR aveva ritenuto illegittimo, in quanto in contrasto con la disciplina dell’ordinamento forense e con l’art. 2, comma 12, della legge n. 244/2007, il modello operativo posto in essere da un comune lombardo, che aveva di fatto previsto non già un ufficio unico tra più enti, bensì una convenzione aperta con possibilità di adesioni successive da parte di altri comuni, in base alla quale si metteva a disposizione degli altri enti l’Avvocatura di detto comune per la trattazione degli affari legali degli enti convenzionati (si veda il precedente post).

La sentenza della Sezione Quinta del Consiglio di Stato n. 2731 del 7 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.