Il TAR Milano applica l’art. 85 c.p.c. e introita un ricorso nonostante nessun difensore risulti nominato dopo la rinuncia al mandato defensionale dell’avvocato che aveva sottoscritto il ricorso.
Precisa, al riguardo, il TAR che nonostante nessun difensore risulti nominato dopo la rinuncia al mandato defensionale dell’avvocato che ha sottoscritto il ricorso, e nonostante il rinvio già concesso della data di trattazione del giudizio, è comunque possibile procedere alla decisione, atteso che ai sensi dell’art. 85 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio operato dall’art. 39 c.p.a., la rinuncia al mandato defensionale non ha effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione; pertanto, tale rinuncia, senza che sia intervenuta la sostituzione con il nuovo difensore, non ha alcun effetto sullo svolgimento del processo e non è preclusiva della decisione.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1416 del 23 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.