Il TAR Milano applica l’art. 85 c.p.c. e introita un ricorso
nonostante nessun difensore risulti nominato dopo la rinuncia al mandato
defensionale dell’avvocato che aveva sottoscritto il ricorso.
Precisa, al riguardo, il TAR che nonostante nessun difensore
risulti nominato dopo la rinuncia al mandato defensionale dell’avvocato che ha
sottoscritto il ricorso, e nonostante il rinvio già concesso della data di
trattazione del giudizio, è comunque possibile procedere alla decisione, atteso
che ai sensi dell’art. 85 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per
effetto del rinvio operato dall’art. 39 c.p.a., la rinuncia al mandato
defensionale non ha effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia
avvenuta la sostituzione; pertanto, tale rinuncia, senza che sia intervenuta la
sostituzione con il nuovo difensore, non ha alcun effetto sullo svolgimento del
processo e non è preclusiva della decisione.
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1416
del 23 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa
al seguente indirizzo.