Il TAR Milano, dopo aver richiamato il principio secondo il quale l’onere della prova sul possesso del titolo edilizio richiesto e, più in generale, circa l’epoca di realizzazione delle opere della cui demolizione si tratta e sulla legittimità degli interventi effettuati grava sul privato e non sulla P. A, ritiene che, con riferimento alle opere realizzate prima del 1967, l’applicazione di quest’ultimo principio comporti, ai fini del riparto dell’onere della prova, che spetta all’interessato dimostrare che l’edificio sia stato realizzato prima dell’entrata in vigore della novella che ha generalizzato l’obbligo di munirsi del titolo edilizio e che, tuttavia, una volta che la parte abbia dato questa prova, sia onere del Comune dimostrare che, nonostante l’epoca di realizzazione, l’edificazione richiedesse comunque il rilascio del titolo edilizio; ciò, sia in quanto l’esistenza di una delle condizioni comportanti comunque la necessità della licenza costituisce un fatto impeditivo del dispiegarsi della situazione soggettiva allegata dal privato, sia per ragioni di prossimità della prova, atteso che, a distanza di molti anni, può risultare estremamente difficile per l’interessato acquisire la documentazione necessaria a dimostrare – in negativo – che la costruzione, all’epoca della sua realizzazione, non ricadesse in alcuna delle situazioni che avrebbero richiesto il previo rilascio del titolo edilizio.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1354 del 14 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.