Il TAR Milano ribadisce che l'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell'abuso, in considerazione del fatto che l'abuso edilizio costituisce un illecito permanente e che l'adozione dell'ordinanza, di carattere ripristinatorio, non richiede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto interessato; la misura dell'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, che consegue all'accertamento del carattere illegittimo di un manufatto realizzato senza titolo o in sua difformità, ha, difatti, carattere reale in quanto è volta a ripristinare l'ordine prima ancora materiale che giuridico, alterato a mezzo della sopravvenienza oggettiva del manufatto, cioè di una cosa, priva di un giusto titolo, non già a sanzionare il comportamento che ha dato luogo a quella cosa.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1229 in data 1 giugno 2017 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.