Il TAR Toscana aderisce all’orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile anche all’esame di maturità il principio dell'assorbimento, secondo il quale il superamento dell'esame di maturità che lo studente abbia sostenuto a seguito di ammissione con riserva da parte del provvedimento cautelare (nella fattispecie di tipo monocratico) del giudice amministrativo, assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal consiglio di classe.
Aggiunge il TAR che resta tuttavia ineliminabile – al di là dello specifico caso concreto e delle richiamate esigenze di certezza e fiducia del cittadino – lo stato di assoluta confusione giurisprudenziale circa l’estensione analogica o meno del principio settoriale occasionalmente recato dall'art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005 , stante il quale "Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela"; principio che altra giurisprudenza, invece, ritiene di stretta interpretazione e non suscettibile di espansione.

La sentenza del TAR Toscana, Sezione Prima, n. 747 del 29 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.