Il TAR Milano precisa che la possibilità di procedere ad interventi ricadenti nell’ambito della c.d. attività edilizia libera non opera in modo incondizionato, ma resta pur sempre subordinata al rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque al rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia; la conformità urbanistica costituisce dunque un presupposto per l’esecuzione degli interventi di attività edilizia libera e non una conseguenza della mera astratta riconducibilità dell’opera, in base alle sue caratteristiche tipologiche, nell’elencazione contenuta all’articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1351 del 14 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.