Il TAR Milano ritiene inammissibile un ricorso proposto per ottenere da una Amministrazione dello Stato l’ottemperanza a una sentenza del Tribunale civile contenente la condanna al pagamento di somme per mancata notifica all’Amministrazione della sentenza nel suo domicilio reale, notifica dalla quale decorre il termine dilatorio, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 convertito dalla l. n. 30/1997, di 120 giorni per il pagamento, allo spirare del quale può essere ritualmente proposto il giudizio di ottemperanza.

Precisa al riguardo il TAR:
  • ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996 le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto;
  • la disposizione richiamata, che ha la finalità di concedere alle Amministrazioni un adeguato intervallo, tra la richiesta di pagamento mediante la notificazione di un titolo e l'avvio della relativa procedura coattiva, pur riferendosi espressamente alla "esecuzione forzata", è applicabile anche al giudizio di ottemperanza, attesa la sostanziale identità di ratio con l'esecuzione forzata regolata dal c.p.c., trattandosi di istituti che, ancorché per vie e con risultati diversi, hanno ambedue ad oggetto l'adempimento di obbligazione pecuniaria derivante dall'ordine del giudice;
  • la notificazione del titolo esecutivo, prodromica alla successiva esecuzione, deve essere effettuata nel domicilio reale dell'Amministrazione debitrice e non presso la sede dell'Avvocatura dello Stato; solo dalla notifica effettuata presso la sede dell'ente intimato decorre il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30, allo spirare del quale può essere ritualmente proposto il giudizio di ottemperanza;
  • la notifica del titolo, per essere utile ed effettiva, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'amministrazione, non altrimenti sostituibile dalla notifica all'organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo che eventualmente il creditore insoddisfatto intenda intentare nel prosieguo.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1417 del 23 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.