Ai fini della qualificazione di più medie strutture di vendita come “centro commerciale”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 114/1998 e della normativa regionale lombarda, è necessaria la contestuale sussistenza di un collegamento materiale e di una gestione funzionale unitaria tra gli esercizi, non essendo sufficiente la mera contiguità territoriale o la presenza di infrastrutture prossime tra loro. Deve, in particolare, emergere un’effettiva integrazione strutturale e organizzativa, desumibile da collegamenti pedonali o viari dedicati tra le strutture, dalla presenza di parcheggi e servizi comuni indistintamente fruibili, nonché da una gestione centralizzata degli spazi e delle attività accessorie.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2503 del 19 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca