Il diritto di prelazione incondizionato previsto da una fonte normativa, nell’ambito di una gara pubblica, idoneo a dissuadere dalla partecipazione altri concorrenti è incompatibile con i principi di libertà di stabilimento e di libera concorrenza nonché con il principio di parità di trattamento (fattispecie in tema di assegnazione in concessione d’uso di parcheggio pubblico).
TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 1861 del 22 aprile 2026 – Pres., Est. Mielli.