Il silenzio si caratterizza per un’assenza di una decisione, neppure implicita, dell’amministrazione sul rapporto amministrativo; può verificarsi il caso in cui l’istante, a favore del quale il silenzio si è formato, non ritenga di avvalersi degli effetti del silenzio. Ciò può avvenire, in maniera espressa, con apposita manifestazione di volontà, oppure in maniera implicita, continuando l’interlocuzione procedimentale con l’amministrazione fino alla conclusione espressa del procedimento. Un simile comportamento, purché univoco non può che essere qualificato come rinuncia agli effetti del silenzio.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1858 del 21 aprile 2026 – Pres. Nunziata, Est. Zucchini