L’esclusione dell’operatore economico per gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023, è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione - gravata dal relativo obbligo motivazionale - non occorrendo che la stessa verifichi la sussistenza di un accertamento definitivo ossia cristallizzato in un giudicato o contenuto in un provvedimento inoppugnabile. Infatti, l’amministrazione può avvalersi di qualunque mezzo di prova adeguato, per tale intendendosi qualsivoglia documento, anche proveniente da altra autorità amministrativa, e non necessariamente da quella giudiziaria.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2153 del 4 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca