Occorre distinguere il profilo della legittimità dell’aggiudicazione da quello dell’adempimento contrattuale. L’eventuale scostamento, in fase esecutiva, dai “tempi obiettivo” promessi non configurerebbe un vizio genetico dell’offerta tale da inficiare l’aggiudicazione, ma un potenziale inadempimento contrattuale, che la stazione appaltante potrà sanzionare con gli strumenti previsti dal contratto (es. applicazione di penali).
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2157 del 4 maggio 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti