La qualificazione di un nuovo manufatto come “intrusivo” costituisce una tautologia, poiché qualsiasi nuova opera, per sua natura, si inserisce in un contesto preesistente alterandolo. Il giudizio di compatibilità paesaggistica non può, pertanto, limitarsi a rilevare l’oggettività del novum, ma deve spiegare in modo analitico perché tale alterazione si configuri come una compromissione dei valori paesaggistici tutelati.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2180 del 5 maggio 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti