Nelle gare pubbliche l’atto di rimozione di un atto endoprocedimentale (nella fattispecie aggiudicazione provvisoria) adottato prima dell’aggiudicazione definitiva non può essere qualificato come espressione di un potere di autotutela, da valutarsi ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990; essa costituisce invece un mero atto di ritiro, che può appunto intervenire fino a quando non vi sia stata un’aggiudicazione definitiva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2271 dell’11 maggio 2026 - Pres. Buricelli, Est. Di Paolo