In tema di finanza di progetto, l’operatore non prescelto ha un interesse strumentale, giuridicamente tutelato, a conoscere immediatamente e integralmente i documenti presentati o elaborati nel corso della procedura e, in particolare, il progetto preferito dall’Amministrazione, ivi inclusi i relativi profili tecnico-economici; l’accesso non può, quindi, essere differito a un momento successivo all’indizione della gara sulla base del progetto prescelto.

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, ordinanza n. 409 del 18 marzo 2026