Il ricorso avverso l'esclusione da una gara pubblica, proposto prima del provvedimento finale di aggiudicazione, non comporta in nessun caso, e cioè anche nell'ipotesi di un solo altro concorrente rimasto in gara, l'onere di notifica ad almeno un controinteressato, sia perché in tale fase non sussiste un interesse protetto in capo agli altri concorrenti suscettibile di essere leso dall'eventuale accoglimento del ricorso, attesa la mera eventualità del conseguimento dell'aggiudicazione, e sia perché comunque il loro interesse non emerge direttamente dal provvedimento impugnato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4396 del 30 settembre 2026 – Pres. Buricelli, Est. Di Paolo


Affinché possa essere adottato un provvedimento di revoca di una concessione di immobili, a maggior ragione se collegata allo svolgimento di un servizio pubblico, è necessario che l’amministrazione dimostri che i singoli inadempimenti del concessionario mettono a rischio l’interesse pubblico sottostante alla concessione. In termini privatistici, la risoluzione provocata con il meccanismo dell’intimazione ex art. 1454 c.c. è possibile se l’inadempimento supera la soglia della scarsa importanza di cui all’art. 1455 c.c.; in termini pubblicistici, la valutazione dell’importanza dell’inadempimento richiesta dall’art. 1455 c.c. diventa una comparazione tra gli interessi pubblici e gli interessi privati coinvolti. Dunque, non tutte le forme di inadempimento, benché veicolate attraverso un’intimazione, possono portare alla revoca della concessione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1134 del 4 agosto 2026 – Pres. ed Est. Pedron