Il ricorso avverso l'esclusione da una gara pubblica, proposto prima del provvedimento finale di aggiudicazione, non comporta in nessun caso, e cioè anche nell'ipotesi di un solo altro concorrente rimasto in gara, l'onere di notifica ad almeno un controinteressato, sia perché in tale fase non sussiste un interesse protetto in capo agli altri concorrenti suscettibile di essere leso dall'eventuale accoglimento del ricorso, attesa la mera eventualità del conseguimento dell'aggiudicazione, e sia perché comunque il loro interesse non emerge direttamente dal provvedimento impugnato.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4396 del 30 settembre 2026 – Pres. Buricelli, Est. Di Paolo