L’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012 (fattispecie in materia di notifica di titoli esecutivi di formazione giudiziale).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4327 del 29 settembre 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca