Dal quadro normativo - art. 28 del DPR 380 del 2001 e art. 14, comma 1-bis, della L.R. Lombardia n. 12/2005 - si ricava che il permesso di costruire convenzionato non costituisce uno strumento alternativo generalizzato alla pianificazione attuativa, né può essere impiegato per superare un difetto di conformità urbanistica o morfologica dell’intervento rispetto allo strumento generale; esso presuppone, piuttosto, che le esigenze pubblicistiche connesse all’intervento siano circoscritte e suscettibili di regolazione mediante convenzione accessoria al titolo edilizio, senza necessità di una complessiva progettazione di dettaglio dell’assetto urbanistico dell’ambito.

TAR Lombardia, Milano, n. 4413 dell’1 ottobre 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti