Come si ricava dal testo dell’art. 41-quinquies, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942 l’indice di edificabilità deve essere calcolato con riguardo all’area edificabile, ossia alla specifica area di intervento, e non all’intero lotto funzionale in cui potrebbero essere già presenti edificazioni che non possono essere “ricomprese” nel nuovo intervento progettuale, trattandosi di preesistenze costruttive che il Piano attuativo non può disciplinare poiché non interessate direttamente dalla nuova attività edificatoria.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4716 del 21 ottobre 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita