La previsione dell’art. 41-quinquies, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942, che impone il ricorso alla pianificazione attuativa in presenza di costruzioni che abbiano volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, oppure sviluppino altezze superiori a 25 metri esprime un principio fondamentale in materia di governo del territorio e non può perciò essere derogata né dalla legislazione regionale né, a maggior ragione, dalla disciplina pianificatoria comunale.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4529 del 12 ottobre 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita