L’esame di impatto paesistico previsto dal PTR – a differenza dell’esame paesaggistico previsto dal d.lgs. n. 42 del 2004 – deve essere condotto nell’ambito del procedimento riguardante la pratica edilizia. In base all’art. 39, comma 6, delle norme tecniche del Piano Paesaggistico Regionale, tale esame viene effettuato dal soggetto deputato ad istruire il procedimento volto al rilascio del titolo edilizio senza necessità di coinvolgere altri soggetti. Rimane salvo l’obbligo, previsto dall’art. 81, comma 3, lett. c), della legge regionale n. 12 del 2005, di acquisire il parere della commissione comunale per il paesaggio; questo parere tuttavia ha carattere puramente interno al procedimento edilizio tanto che esso deve essere richiesto, non già dal soggetto che propone l’istanza di rilascio del titolo edilizio o presenta la SCIA, ma dal responsabile del procedimento stesso a cui è assegnato appunto il compito di istruire la pratica edilizia.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4444 del 5 ottobre 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi

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