La demolizione e ricostruzione, pur nel quadro evolutivo favorevole alla rigenerazione urbana, deve comunque conservare un nesso di continuità con la preesistenza; l’intervento che realizzi una radicale metamorfosi dell’organismo edilizio e del correlato carico urbanistico esorbita dalla finalità conservativa tipica della ristrutturazione e va ricondotto alla nuova costruzione.
TAR Lombardia, Milano, n. 4412 dell’1 ottobre 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti