È illegittima la clausola di un bando per la concessione di un’area demaniale ad uso porto nella parte in cui vieta la partecipazione alla gara ai soggetti che abbiano ricorsi pendenti con l’Ente concedente, in quanto la rinuncia al diritto di difesa può avvenire solo su base volontaria, nell’ambito di un accordo, non come corrispettivo per la mera facoltà di partecipare a una gara. Parzialmente diverso è il caso del contenzioso che abbia ad oggetto un debito del concorrente nei confronti dell’amministrazione. Una clausola riferita alla posizione debitoria degli aspiranti concessionari non è irragionevole per sé, in quanto può esservi l’esigenza di salvaguardare l’amministrazione dal rischio di un aggiudicatario inaffidabile, ma risulta comunque sproporzionata nella parte in cui impedisca la partecipazione alla gara prima di un accertamento giudiziale del debito.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1116 del 3 agosto 2026 – Pres. ed Est. Pedron