Il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a. decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento e non dalla presentazione dell’istanza. Nei procedimenti che si connotano per una formazione progressiva, la decorrenza va riferita all’ultimo apporto procedimentale idoneo a riattivare l’obbligo di provvedere, quale l’integrazione documentale volta a superare i motivi ostativi comunicati ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

TAR Lombardia, Milano, n. 4605 del 14 ottobre 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti