L’art. 106, comma 2, e l’art. 106, comma 1 lettera c), del d.lgs. 50/2016 danno attuazione all’art. 72 della direttiva 2014/24/UE e hanno la finalità di individuare le modifiche consentite alla pubblica amministrazione, nella fase di esecuzione del contratto, senza necessità di indire una nuova procedura di gara e, per contro, di individuare le modifiche non consentite (o meglio, vietate), a tutela della libera concorrenza e della parità di trattamento fra coloro che operano nel mercato. La proposizione di istanze di tal fatta stimola l’esercizio di un potere amministrativo di tipo autoritativo in capo alla committente. Nonostante l’impiego di istituti afferenti al diritto civile, la materia dei contratti pubblici è, infatti, connotata dalla conformazione in ragione delle finalità di pubblico interesse perseguite che restano immanenti al contratto e al rapporto che ne scaturisce, con conseguente esclusione della possibilità di accedere a una integrale trasposizione delle regole civilistiche e necessità di favorire il raggiungimento di un giusto punto di equilibrio idoneo a preservare tali interessi assicurando al tempo stesso adeguata ed effettiva tutela agli operatori economici.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4425 del 2 ottobre 2026 – Pres. Buricelli, Est. Russo