La circostanza che sia pendente una procedura esecutiva avente a oggetto il fabbricato interessato dall’ordinanza di demolizione non comporta l’illegittimità di quest’ultima, né sottrae all’amministrazione il potere-dovere di intervenire per il corretto governo del territorio e per la repressione degli abusi edilizi, vieppiù laddove perpetrati su immobile rientrante in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica. La pendenza del pignoramento potrà influenzare, se del caso, l’eseguibilità della demolizione (in esito al successivo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza) e, nello specifico, gli eventuali strumenti di tutela che potrebbero essere invocati dal creditore pignoratizio e/o dagli organi della procedura esecutiva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4609 del 15 ottobre 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo