La deroga alle distanze previste dagli artt. 873 e 907 cod. civ. è ammessa solo a condizione che fra le opere destinate all’abbattimento delle barriere architettoniche e i fabbricati di proprietà di terzi siano interposti spazi o aree di proprietà o uso comune. Introducendo questa condizione, il legislatore ha inteso far sì che le deroghe alle norme codicistiche in materia di distanze possano intervenire solo quando le opere debbano realizzarsi all'interno di un condominio; ne consegue che dette deroghe non sono permesse qualora sussistano fondi contigui di diversa proprietà senza che vi sia fra di essi uno spazio di proprietà od uso comune.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2181 del 5 maggio 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi