Ai sensi degli artt. 19 e 21-nonies l. n. 241/1990, l’amministrazione può esercitare il potere di autotutela anche oltre il termine di dodici mesi in presenza di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta nella SCIA, non essendo necessario il previo accertamento penale della falsità, purché questa risulti inequivocabilmente dagli atti del procedimento. In tali ipotesi, il limite temporale ordinario cede al criterio del “termine ragionevole”, decorrente dalla scoperta dell’illegittimità.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2133 del 4 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Cattaneo