La sanzione acquisitiva prevista dall’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 non può essere applicata al proprietario dell’area che risulti estraneo alla realizzazione dell’abuso e che si sia concretamente attivato per impedirne la prosecuzione o per rimuoverne gli effetti, anche mediante iniziative giudiziarie. L’effetto acquisitivo conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, avendo natura sanzionatoria autonoma e non meramente ripristinatoria, opera esclusivamente nei confronti del responsabile dell’abuso e non può gravare sul proprietario incolpevole, soprattutto ove questi non sia stato destinatario dell’ingiunzione demolitoria né posto nelle condizioni di ottemperarvi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2417 del 15 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo