L’assenza di un vincolo di inedificabilità nel Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) per una determinata area significa che, ai fini della sola tutela dal rischio di alluvioni, non sussistono impedimenti alla trasformazione edilizia. Tuttavia, ciò non preclude ad altri strumenti di pianificazione, operanti a diversi livelli e per la tutela di differenti interessi pubblici (come il paesaggio), di imporre vincoli più restrittivi. La prevalenza del PGRA non determina un effetto di “deregulation” generalizzata né comprime la potestà pianificatoria degli enti territoriali per profili di tutela ulteriori e diversi da quello idraulico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1958 del 27 aprile 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti