Il TAR Brescia precisa che la trasposizione del principio di precauzione alla materia urbanistica consente di affermare che le previsioni di sviluppo tenute in considerazione in sede di pianificazione, laddove assunte nel quadro di una nozione “larga” del “governo del territorio” (preordinata alla valutazione di una serie di posizioni giuridiche e interessi non esclusivamente sussumibili nel concetto di “insediamento edilizio”), ben possono promuovere scelte di carattere previsionale (va maggior ragione ove si tenga presente la vocazione pluriennale dello strumento generale di pianificazione), in atto non suffragate da obiettivi e dimostrati presupposti fattuali; tuttavia, laddove la procedente Amministrazione intenda, “prudenzialmente”, conformare le linee di sviluppo degli insediamenti all’esigenza di scongiurare situazioni (anche solo potenzialmente) pregiudizievoli per un ordinato assetto del territorio e per gli interessi da esso coinvolti, allora diviene necessaria la dimostrazione, a mezzo di adeguato conforto motivazionale, del presupposto (rectius: dell’esistenza e della obiettiva consistenza del presupposto) tenuto in considerazione e dell’attitudine dello stesso – anche alla luce di valutazioni di “normalità causale”, verificabili attraverso la dimostrabilità della logicità del percorso logico-inferenziale – a produrre conseguenze “indesiderate”.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 925 del 28 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.