Secondo il TAR Brescia la ventilazione forzata del CDR (combustibile ottenuto dalla lavorazione e trattamento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi) incide sulle emissioni prodotte in atmosfera e sui gas e gli odori che il rifiuto produce ed è quindi una attività che svolge un suo ruolo importante nel processo fisico di recupero del rifiuto; attiene pertanto al trattamento del rifiuto e non alla fase di stoccaggio e mantenimento, sicché deve essere specificamente autorizzata e non può effettuarsi sulla base della sola autorizzazione relativa alla fase di stoccaggio e mantenimento.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 885 del 21 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.