Il TAR Milano ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 72, comma 5, della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2, in materia di installazione di nuove attrezzature religiose, per contrasto con l’art. 2 Cost., con l’art. 3 Cost., con l’art. 5 Cost., con l’art. 19 Cost., con l’art. 114 Cost., con l’art. 117 comma 2 lett. m) Cost., con l’art. 117 comma 6 terzo periodo Cost. e con l’art. 118 Cost.

Si ricorda che in precedenza, con la sentenza della Sezione Seconda, n. 1939 del 3 agosto 2018 (qui pubblicata), il TAR Milano aveva rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 72, commi 1 e 2, della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2227 dell'8 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.