Il TAR Brescia precisa che la nozione di superficie e volume utile è diversa ai fini urbanistici e ai fini paesistici; mentre nelle valutazioni di natura urbanistica attraverso il volume utile viene misurata la consistenza dei diritti edificatori (che sono consumati da alcune tipologie costruttive, ad esempio l’edificazione fuori terra, e non da altre, ad esempio la realizzazione di locali tecnici), nei giudizi paesistici è utile solo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell’insieme paesistico; un volume irrilevante ai fini urbanistici potrebbe creare un ingombro intollerabile per il paesaggio, e dunque sarebbe utile in base ai parametri estetici attraverso cui viene data protezione al vincolo paesistico; reciprocamente, un volume utile ai fini urbanistici potrebbe non avere alcun impatto sul paesaggio e dunque, in assenza di danno per l’ambiente, non potrebbe costituire il presupposto ragionevole per l’applicazione di una misura ripristinatoria.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 972 del 12 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.