In relazione alla questione relativa all’applicabilità del termine di diciotto mesi per l’esercizio dell’autotutela, introdotto dalla legge n. 124 del 2015, in presenza di un provvedimento di annullamento in autotutela adottato nella vigenza della nuova disposizione, ma riferito a permesso di costruire emesso nella vigenza della precedente disposizione, il TAR Milano ritiene di aderire all’orientamento secondo cui le nuove disposizioni trovano applicazione solo ai provvedimenti di annullamento in autotutela che abbiano ad oggetto provvedimenti che siano, anch'essi, successivi all'entrata in vigore della nuova disposizione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2200 del 3 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.