Il TAR Milano precisa che il termine fissato per l’espletamento del soccorso istruttorio è perentorio, e ciò non tanto perché così (nella fattispecie) lo aveva autoqualificato la stazione appaltante nella missiva di richiesta dei documenti, quanto piuttosto perché solo ritenendolo perentorio si attua un ragionevole bilanciamento fra l’interesse a evitare esclusioni dovute a mere carenze documentali e dunque a garantire la massima partecipazione al confronto concorrenziale e l’interesse a una celere conclusione della procedura di gara; ne consegue che il mancato rispetto di un termine perentorio non può avere altra conseguenza che l’esclusione dalla gara, senza che assuma rilevanza né il possesso dei requisiti di cui si era chiesta la dimostrazione in sede di soccorso istruttorio, né che i documenti formati a tale fine siano stati formati in data antecedente alla scadenza del suddetto termine.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2323 del 17 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.